Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha rivisto quanto stabilito all'articolo 1, commi da 340 a 343, dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) in relazione all'avvio della sperimentazione in Italia delle cosiddette «zone franche urbane», all'interno delle quali attuare, prevedibilmente a partire dal 2009, politiche tributarie agevolative e di recupero urbano, tese allo sviluppo e alla ripresa socio-economica.
      All'interno delle zone franche urbane, delimitate dai comuni, sulla scorta dell'esperienza condotta in Francia, le imprese godrebbero di condizioni di vantaggio mediante agevolazioni, esenzioni e riduzioni di tipo contributivo e fiscale, variabili a seconda delle caratteristiche socio-economiche delle aree scelte e caratterizzate da situazioni di disagio, ma con potenzialità di sviluppo.
      Le condizioni di vantaggio fiscale e contributivo sono uno stimolo per richiamare le imprese ad investire in dette zone, con domanda di manodopera «regolare», che in tal modo sarebbe sottratta alla malavita locale. È per questo che i benefìci fiscali vengono estesi anche alle imprese esistenti prima del 1o gennaio 2008 e che hanno subìto un danno in conseguenza del racket o dell'usura; tuttavia è necessario che il fatto sia denunciato e che sia offerto un valido supporto all'attività giudiziaria.
      Appare, pertanto, quanto mai opportuna l'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, trattandosi di una realtà con forti criticità economico-sociali

 

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e nella quale è in corso un «risveglio delle coscienze», vale a dire un nuovo modo di percepire la giustizia e la legalità. Il comune di Caltanissetta ha aree con le caratteristiche richieste per l'istituzione di una zona franca urbana con disagio economico e ad alto tasso di disoccupazione, di dispersione scolastica giovanile, unitamente a gravi problemi di micro e macro criminalità organizzata: per questo motivo fornire al territorio gli strumenti validi per una significativa ripresa economica potrebbe essere il volano per la soluzione degli annosi problemi che finora hanno frenato lo sviluppo di quella realtà.
      È necessario tuttavia, in primis, creare condizioni di sicurezza e di legalità affinché il territorio possa esplicare le proprie caratteristiche al meglio: i cittadini non devono sentirsi soli nel fronteggiare le associazioni criminali che operano e condizionano, da troppo tempo, uomini e iniziative.
      La presente proposta di legge, se approvata, introdurrà fattori positivi di evoluzione e di emancipazione, migliorando la qualità della vita e le prospettive di zone considerate a rischio di emarginazione sociale ed economica.
      L'area di Caltanissetta, ma soprattutto certe zone che il comune dovrà identificare, hanno tutte le caratteristiche e le potenzialità affinché l'attuazione di una zona franca urbana possa portare a risultati positivi. L'attuale situazione sociale è da vero allarme. Basta tenere conto che la disoccupazione ha toccato livelli altissimi. Ancora più grave e preoccupante, poi, è il fenomeno della disoccupazione giovanile. Su quest'area, è bene sottolineare, sono stati portati avanti strumenti di programmazione negoziata che hanno coinvolto decine di aziende locali, a dimostrazione dell'attenzione e della capacità ricettiva delle imprese locali che si sono fatte carico, anche recentemente, di intervenire tempestivamente per scongiurare il rischio di perdere risorse economiche di carattere nazionale non utilizzate nell'ambito di appositi contratti di programma miseramente naufragati nonostante che le aziende proponenti fossero di caratura internazionale.
      La presente proposta di legge, diretta all'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, consta di otto articoli.
      L'articolo 1, nell'istituire la zona franca urbana, attribuisce al comune di Caltanissetta la competenza a delimitare il territorio della zona franca urbana, sentite la Regione siciliana e la provincia di Caltanissetta, sulla base di criteri socio-economici individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 2 individua i benefìci fiscali per chi intraprende un'attività economica nella zona franca urbana, in particolare si prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per i primi cinque anni dall'avvio dell'attività; gli articoli 3 e 4 stabiliscono i requisiti strutturali e quelli relativi alla localizzazione geografica per la fruizione dei benefìci fiscali; l'articolo 5 definisce l'ambito di applicazione dei benefìci fiscali; l'articolo 6 individua le esclusioni dai benefìci stessi, mentre l'articolo 7 estende i benefìci fiscali alle imprese, esistenti alla data del 1o gennaio 2008, danneggiate da attività malavitose di stampo mafioso; infine l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
 

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